Questi compensi possono essere versati dal CONI, dalle Federazioni Sportive a carattere nazionale. I compensi sportivi dovranno però essere inferiori al tetto massimo fissato in 10.000 euro annui (è da considerarsi l’anno solare, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre) esclusi i rimborsi spese. Questi compensi, se inferiori al suddetto limite, non concorrono a formare reddito tassabile.
Le disposizioni della normativa in relazione al tetto del compenso vanno lette in nell’ottica di voler inquadrare tali servizi come semplici hobby e passatempi, considerando i compensi più elevati, invece, come corrispettivi elargiti in cambio di una vera e propria prestazione di lavoro e non di un semplice hobby.
Per capirsi, il compenso sportivo fissato nel limite dei 10.000 euro annui, è da considerare come un indennizzo per un’attività offerta, che non ha altro obiettivo che soddisfare le passioni e gli ideali di chi offre la prestazione. Pertanto, la legge dispone che il compenso debba essere marginale e che non costituisca la principale fonte di sussistenza del tecnico o istruttore dilettante.